Statuto Del Partito Democratico

Statuto del Partito Democratico
Approvato dalla Assemblea Costituente Nazionale il 16 febbraio 2008

CAPO I
Principi e soggetti della democrazia interna

Articolo 1.
(Principi della democrazia interna)
1. Il Partito Democratico è un partito federale costituito da elettori ed iscritti, fondato sul principio delle pari opportunità, secondo lo spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione.
2. Il Partito Democratico affida alla partecipazione di tutte le sue elettrici e di tutti i suoi elettori le decisioni fondamentali che riguardano l’indirizzo politico, l’elezione delle più importanti cariche interne, la scelta delle candidature per le principali cariche istituzionali.
3. Il Partito Democratico si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne. Assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti ed esecutivi, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia. Favorisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l’obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne. Il Partito Democratico assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
4. Il Partito Democratico promuove la partecipazione politica delle giovani donne e dei giovani uomini, delle cittadine e dei cittadini dell’Unione Europea residenti ovvero delle cittadine e dei cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, garantendo pari opportunità a tutti e a tutti i livelli.
5. Il Partito Democratico riconosce e rispetta l’autonomia e il pluralismo delle organizzazioni sociali e del lavoro, riconosce e rispetta la distinzione tra la sfera dell’iniziativa economica privata e la sfera dell’azione politica. Le regole di condotta stabilite dal Codice etico e le modalità di finanziamento del partito sono tese a evitare il condizionamento di specifici gruppi di interesse nella formazione dei suoi gruppi dirigenti e dell’indirizzo politico.
6. Il Partito Democratico riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica, e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni religiose, le disabilità, l’orientamento sessuale, l’origine etnica.
7. Il Partito Democratico propone un programma di governo per l’Italia e si impegna a realizzarlo in maniera coerente, nel riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni. A questo fine, nel rispetto del pluralismo, le modalità di elezione dei Segretari e delle Assemblee incentivano le aggregazioni e favoriscono un esercizio autorevole della guida del partito. L’elezione degli ulteriori organismi rappresentativi e di controllo interni da parte delle Assemblee è rigorosamente improntata al principio proporzionale.
8. Il Partito Democratico promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolate dal Codice etico del partito e dalle norme statutarie che, ad ogni livello organizzativo e per ogni ambito istituzionale, rendono gli incarichi contendibili, oltre a fissare un limite al cumulo e al rinnovo dei mandati. Devono attenersi al medesimo Codice etico gli eletti nelle istituzioni iscritti al Partito Democratico in occasione delle nomine o proposte di designazione che ad essi competono, ispirandosi ai criteri del merito e della competenza, rigorosamente accertati.
9. Il Partito Democratico assicura un Sistema informativo per la partecipazione basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Il Sistema informativo per la partecipazione consente ad elettori ed iscritti, tramite l’accesso alla rete internet, di essere informati, di partecipare al dibattito interno e di fare proposte. Il Partito rende liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, e sulle riunioni e le deliberazioni degli organismi dirigenti. I dirigenti e gli eletti del Partito sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.
10. Il Partito Democratico promuove la circolazione delle idee e delle opinioni, l’elaborazione collettiva degli indirizzi politico‐programmatici, la formazione di sintesi condivise, la crescita di competenze e capacità di direzione politica, anche attraverso momenti di studio e di formazione.
Articolo 2.
(Soggetti fondamentali della vita democratica del Partito)
1. Il Partito Democratico è aperto a gradi diversificati e a molteplici forme di partecipazione. Ai fini del presente Statuto, vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti e gli elettori.
2. Per «iscritti/iscritte» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, il presente Statuto, il Codice etico, e accettando di essere registrate nell’Anagrafe degli iscritti e delle iscritte oltre che nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
3. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per «elettori/elettrici» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al Partito Democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
4. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno diritto di:
a) partecipare alla scelta dell’indirizzo politico del partito mediante l’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee al livello nazionale e regionale, nonché ai livelli territoriali
inferiori, ove questo sia previsto dagli statuti regionali;
b) partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle principali cariche istituzionali;
c) avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
d) prendere parte a Forum tematici;
e) votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre forme di consultazione;
f) avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;
g) prendere parte alle assemblee dei circoli;
h) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto.
5. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il diritto di:
a) partecipare all’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee ai livelli territoriali inferiori a quello regionale;
b) essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito Democratico a qualsiasi carica istituzionale elettiva;
c) votare nei referendum riservati agli iscritti;
d) partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione;
e) avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
f) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito;
g) avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli e sottoscrivere le proposte di candidatura per l’elezione diretta da parte di tutti gli elettori;
h) sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali.
6. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno il dovere di:
a) favorire l’ampliamento dei consensi verso il partito negli ambienti sociali in cui sono inseriti;
b) sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli;
c) aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di cui facciano parte;
d) essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell’Albo.
7. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il dovere di:
a) partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
b) contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di iscrizione;
c) favorire l’ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti a tutti gli elettori;
d) rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.
8. L’iscrizione al partito così come la registrazione nell’Albo degli elettori e delle elettrici possono avvenire anche per via telematica, sono individuali e sono perfezionabili a partire dal compimento dal sedicesimo anno di età. Sono esclusi dalla registrazione nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori le persone che siano iscritte ad altri partiti politici o aderiscano a gruppi di altri partiti politici all’interno di organi istituzionali elettivi. Qualora la Commissione di garanzia abbia cognizione di tale causa ostativa riguardo a persone già registrate ne decreta la cancellazione e stabilisce un congruo termine entro il quale tali persone non possono nuovamente chiedere di essere registrate.

CAPO II
Formazione dell’indirizzo politico, composizione, modalità di elezione e funzioni degli organismi dirigenti nazionali

Articolo 3.
(Segretario o Segretaria nazionale)
1. Il Segretario nazionale rappresenta il Partito, ne esprime l’indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione ed è proposto dal Partito come candidato all’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea o dal Coordinamento nazionale, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza dei due terzi dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea.
3. Il Segretario nazionale in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l’incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni a meno che, allo scadere dell’ultimo mandato, non eserciti la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri per la sua prima legislatura. In tal caso il mandato è rinnovabile fino a che non ricorrano i limiti alla reiterabilità dei mandati nella carica di Presidente del Consiglio di cui all’articolo 22, comma 3.
Articolo 4.
(Assemblea nazionale)
1. L’Assemblea nazionale è composta da mille persone elette con le modalità indicate dal successivo articolo 9.
2. Nello svolgimento di tutte le sue competenze, ad eccezione di quelle indicate all’articolo 3, al comma 2 ed al comma 7 del presente articolo, la composizione dell’Assemblea nazionale è integrata da trecento persone elette dagli elettori contestualmente all’elezione delle Assemblee regionali secondo le modalità indicate dagli statuti regionali. A tale fine, a ciascuna regione sono attribuiti cinque seggi, ad eccezione del Molise che ne ha due e della Valle d’Aosta che ne ha uno. La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione ai voti ricevuti dal Partito Democratico nelle più recenti elezioni della Camera dei Deputati, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. L’Assemblea nazionale è inoltre integrata da cento componenti eletti dai parlamentari nazionali ed europei aderenti al Partito Democratico. L’Assemblea nazionale è infine integrata da un numero variabile di componenti espressione delle candidature alla Segreteria nazionale non ammesse alla votazione presso gli elettori, ai sensi dell’articolo 9, comma 6. Ai candidati alla carica di Segretario nazionale non ammessi alla votazione, i quali rinuncino a sostenere altre candidature ammesse, è riconosciuto il diritto a nominare un numero di persone pari a due, di cui un uomo e una donna, per ogni punto percentuale di voti ottenuti, su quelli validamente espressi, in occasione della consultazione preventiva tra gli iscritti di cui all’articolo 9, comma 6, purché abbiano ottenuto un numero di voti pari almeno al cinque per cento di quelli validamente espressi.
3. L’Assemblea nazionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica nazionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali, di definizione dei principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da parte delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.
4. L’Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall’Ufficio di Presidenza o dal Coordinamento nazionale. Il Regolamento è approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. L’Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il Presidente dell’Assemblea nazionale resta in carica per la durata del mandato dell’Assemblea. Il Presidente nomina un ufficio di Presidenza sulla base dei risultati delle elezioni per l’Assemblea.
6. L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni sei mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.
7. L’Assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario.
Articolo 5.
(Durata dei mandati del Segretario e dell’Assemblea nazionale)
1. I mandati di Segretario nazionale del Partito e di componente della Assemblea nazionale durano quattro anni.
2. Il Presidente dell’Assemblea nazionale indice l’elezione dell’Assemblea e del Segretario nazionali sei mesi prima della scadenza del mandato del Segretario in carica. Quando ricorrano i casi di scioglimento anticipato dell’Assemblea previsti dall’articolo 3, comma 2, e dall’articolo 4, comma 7, il Presidente dell’Assemblea nazionale indice l’elezione entro i quattro mesi successivi.
Articolo 6.
(Vicesegretari)
1. Il Segretario nazionale può, all’atto della proclamazione, proporre all’Assemblea nazionale l’elezione di uno o due Vicesegretari.
2. I vicesegretari svolgono funzioni delegate dal Segretario.
Articolo 7.
(Segreteria nazionale)
1. La Segreteria nazionale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.
2. La Segreteria nazionale è composta da non più di quindici membri, nominati dal Segretario, che dà comunicazione della nomina in una riunione del Coordinamento nazionale convocata con specifico ordine del giorno. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti della Segreteria. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione del Coordinamento nazionale.
3. La Segreteria è convocata dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.
4. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne alla Segreteria debbono essere preventivamente approvate dal Coordinamento nazionale.
Articolo 8.
(Coordinamento nazionale)
1. Il Coordinamento nazionale è organo di esecuzione degli indirizzi dell’Assemblea nazionale ed è organo d’indirizzo politico. Esso, ai sensi del proprio Regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della Segreteria.
2. Il Coordinamento nazionale è composto da centoventi membri eletti dall’Assemblea nazionale, con metodo proporzionale, nella prima riunione successiva alle elezioni di cui all’articolo 9, e da quattro rappresentanti eletti nella medesima riunione dai delegati all’Assemblea nazionale della Circoscrizione estero.
3. Sono inoltre membri di diritto del Coordinamento nazionale: il Segretario; il Presidente dell’Assemblea nazionale; i Vicesegretari; il Tesoriere; il massimo dirigente dell’organizzazione giovanile; i Presidenti dei gruppi parlamentari del Partito Democratico italiani ed europei; i Segretari Regionali. Il Coordinamento nazionale può dar vita a suoi organi interni per organizzare la propria attività.
4. Il Coordinamento è presieduto dal Presidente dell’Assemblea nazionale, che lo convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal Presidente se lo richiedano il Segretario o almeno un quinto dei suoi componenti.
Articolo 9.
(Scelta dell’indirizzo politico mediante elezione diretta del Segretario e dell’Assemblea nazionale)
1. Le elezioni per il Segretario e per l’Assemblea nazionale sono disciplinate da un Regolamento approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il procedimento elettorale è articolato in due fasi. Nella prima fase, che si conclude con lo svolgimento della Convenzione nazionale, le candidature a Segretario nazionale e le relative piattaforme politico-programmatiche sono sottoposte al vaglio degli iscritti. La seconda fase consiste nello svolgimento delle elezioni.
3. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario nazionale e componente dell’Assemblea nazionale solo gli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni.
4. Per essere ammesse alla prima fase del procedimento elettorale, le candidature a Segretario devono essere sottoscritte da almeno il dieci per cento dei componenti dell’Assemblea nazionale uscente o da un numero di iscritti compreso tra millecinquecento e duemila, distribuiti in non meno di cinque regioni.
5. Il Regolamento di cui al primo comma stabilisce tempi e modalità di svolgimento delle riunioni dei Circoli, delle Convenzioni provinciali e della Convenzione nazionale nel corso delle quali vengono presentate le piattaforme politico-programmatiche proposte dai candidati a Segretario e si svolge intorno ad esse un dibattito aperto a tutti gli elettori del Partito Democratico.
6. Il medesimo Regolamento stabilisce le modalità di votazione da parte degli iscritti sulle candidature a Segretario nazionale, in modo da garantire la segretezza del voto e la regolarità dello scrutinio, e di elezione dei delegati alle Convenzioni provinciali e alla Convenzione nazionale. Risultano ammessi all’elezione del Segretario nazionale i tre candidati che abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno cinque regioni o province autonome.
7. Ai fini dell’elezione, le candidature a Segretario nazionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell’Assemblea nazionale. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l’alternanza di genere. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni regionali viene effettuata in proporzione alla popolazione residente e al numero dei voti ricevuti dal Partito Democratico nelle più recenti elezioni per la Camera dei Deputati. Le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono ciascuna una circoscrizione. Con l’eccezione della Valle d’Aosta e del Molise, le circoscrizioni regionali sono articolate in collegi nei quali sono assegnati da un minimo di quattro ad un massimo di nove seggi. In ciascun collegio possono essere presenti una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. I
seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni vengono ripartiti tra le liste sulla base dei resti, nell’ambito delle circoscrizioni regionali. Ogni altro aspetto è stabilito dal Regolamento di cui al precedente comma 1, il quale prevede confronti pubblici tra i candidati.
8. Sono ammesse a partecipare alle elezioni, in qualità di elettrici ed elettori, tutte le persone che al momento del voto rientrino nei requisiti di cui all’art. 2 comma 3 e devolvano un contributo di entità contenuta.
9. Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l’Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, il Presidente dell’Assemblea nazionale lo proclama eletto all’apertura della prima seduta dell’Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
Articolo 10.
(Organizzazioni all’estero del Partito Democratico)
1. Il Partito Democratico, al fine di garantire la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all’estero, organizza le proprie strutture anche in altri Paesi.
2. In considerazione delle norme che disciplinano il voto all’estero, le organizzazioni del Partito Democratico, quando è necessario, concorrono a promuovere coalizioni politiche conformi a quelle costituite nel territorio nazionale.
3. Le forme e le modalità di organizzazione del Partito Democratico all’estero sono stabilite dallo Statuto della Circoscrizione Estero che sarà, in conformità alle norme di cui al capo III, approvato e modificato dalla relativa Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Le regole per le intese con le forze politiche e sociali dei paesi di residenza sono definite in accordo con il Coordinamento nazionale.

CAPO III
Struttura federale

Articolo 11.
(Autonomia statutaria a livello regionale e nelle province di Trento e Bolzano)
1. Le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno un proprio Statuto che, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto nazionale, disciplina l’attività del partito nel loro ambito territoriale.
2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di designazione, il regime delle incompatibilità e la durata in carica dei componenti delle rispettive Commissioni di garanzia e di quelle infra‐regionali in modo tale da assicurarne l’autonomia.
3. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono approvati e modificati dalla relativa Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essi entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione, a meno che entro tale termine la Commissione nazionale di garanzia, la quale ha il compito di verificarne la conformità con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, non rinvii lo Statuto con le relative osservazioni all’Unione regionale o alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano affinché provvedano a modificarlo. In tal caso, se la relativa Assemblea non intende adeguarsi in tutto o in parte alle osservazioni della Commissione nazionale di garanzia può ricorrere all’Assemblea nazionale, la quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro i successivi sessanta giorni.
4. Forme speciali di autonomia per rispondere a peculiari esigenze territoriali, in via sperimentale o permanente, possono essere richieste dalle Assemblee regionali o dalle Assemblee provinciali di Trento e Bolzano con la procedura prevista per la revisione dei propri Statuti. Tali richieste sono esaminate dall’Assemblea nazionale e da essa approvate con la procedura prevista per la revisione dello Statuto nazionale.
Articolo 12.
(Autonomia degli organi regionali, delle province autonome e locali)
1. Ai competenti organi delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché agli organi locali, è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riservi alla potestà degli organi nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale. Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale, l’organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il Segretario nazionale e, se si tratti di organo sub-regionale, il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e Bolzano. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l’hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo.
2. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali, delle province autonome e locali soltanto se e nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori fondamentali del partito definiti dal Manifesto e dal Codice etico. In tali casi il Coordinamento nazionale può annullare le deliberazioni degli organismi delle Unioni regionali, delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano o locali con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 15 giorni dalla loro adozione.
3. Qualora il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e Bolzano, o una maggioranza dei componenti della relativa Assemblea, ritengano che una decisione nazionale violi l’autonomia statutaria possono ricorrere entro trenta giorni dalla sua approvazione alla Commissione nazionale di garanzia che giudica entro i successivi trenta giorni con decisione inappellabile. In caso di necessità la Commissione nazionale di garanzia può sospendere preventivamente l’efficacia della decisione.
4. L’autonomia regionale e delle province autonome comprende anche la possibilità di stipulare accordi tra le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano, alle medesime condizioni e con i medesimi limiti previsti per gli Statuti.
Articolo 13.
(Accordi confederativi)
1. Qualora in una regione a statuto speciale o in una provincia autonoma si realizzino le condizioni per costituire una forza politica capace di rappresentare l’elettorato di orientamento Democratico, il Partito Democratico, a fronte della reale adesione locale al progetto, stabilisce con essa un rapporto confederale. L’accordo è deliberato dalla Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. L’accordo confederativo implica che il partito locale si riconosca nelle liste del Partito Democratico per il Parlamento nazionale ed europeo ed abbia la facoltà di presentare propri candidati all’interno delle medesime liste. Per le elezioni regionali e locali l’accordo confederativo comporta la rinuncia del Partito Democratico a presentare proprie liste ovvero la regolare presentazione di liste elettorali comuni con il partito locale confederato.
Articolo 14.
(Circoli)
1. I Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito. Essi si distinguono in Circoli territoriali, legati al luogo di residenza, in Circoli di ambiente legati alla sede di lavoro e/o di studio, ed in Circoli online, che vengono costituiti sulla rete internet e ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio. In ciascuna porzione del territorio e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo Circolo. In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale e ad un Circolo d’ambiente, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all’elezione degli organi dirigenti di entrambi, l’iscritto deve indicare presso quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.
2. Gli iscritti ai Circoli online, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all’elezione degli organi dirigenti di questi, devono comunque indicare il Circolo territoriale o d’ambiente dove esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.
3. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.
4. L’articolazione dei Circoli territoriali e di ambiente, il loro funzionamento, i loro organi e le relative modalità di elezione sono stabilite dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano. In ogni caso dovrà essere previsto almeno un Circolo territoriale di base per ogni comune superiore a cinquemila abitanti e per ciascuno dei collegi di cui all’articolo
9, comma 7, nei comuni con più di centomila abitanti. Gli Statuti devono prevedere in ogni caso che i Circoli abbiano una Assemblea degli iscritti e un Coordinatore. Le modalità di costituzione dei Circoli online, il loro funzionamento, gli organi e le relative modalità di elezione sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dal Coordinamento nazionale.
Articolo 15.
(Principi inderogabili per gli statuti regionali)
1. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano disciplinano la composizione, le modalità di formazione e le competenze degli organismi dirigenti regionali e locali, nel quadro dei principi contenuti nel presente Statuto, nel Codice etico e nel Manifesto.
2. Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità, nel proprio ambito, della rappresentanza politica del Partito Democratico, devono essere previsti un Segretario, una Assemblea e una Commissione di garanzia.
3. L’elezione del Segretario e dell’Assemblea a tutti i livelli, sia che l’elettorato attivo venga riservato ai soli iscritti sia che esso venga attribuito a tutti gli elettori, avviene sulla base di un voto personale, diretto e segreto.
4. I mandati di Segretario regionale, di Segretario provinciale di Trento e Bolzano e di componente la relativa Assemblea durano quattro anni.
5. Con Regolamento approvato dall’Assemblea regionale sono stabiliti i tempi e le modalità di formazione e svolgimento della Convenzione regionale, eletta nell’ambito di una consultazione preventiva degli iscritti sulle candidature a Segretario regionale. Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.
6. L’elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale o del Segretario provinciale di Trento e Bolzano, unitamente a quella per gli organismi dirigenti dei livelli infraregionali, si svolgono a distanza di due anni dall’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale in una data unica per tutte le regioni e le province autonome stabilita dal Coordinamento nazionale d’intesa con la Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
7. Le candidature a Segretario regionale e a Segretario provinciale di Trento e Bolzano vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti della relativa Assemblea, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. L’elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni. L’elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell’Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.
8. Se il Segretario regionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l’Assemblea regionale può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea.
9. L’Assemblea regionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario.
10. I Regolamenti per l’elezione degli organismi dirigenti regionali e locali sono approvati dall’Assemblea regionale e dall’Assemblea provinciale di Trento e Bolzano, previo parere positivo della relativa Commissione di garanzia. Deve essere in ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio.
11. Gli Statuti regionali definiscono i modi e le forme della presenza degli eletti nelle istituzioni negli organismi territoriali del partito
Articolo 16.
(Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano)
1. La Conferenza dei Segretari regionali e dei Segretari provinciali di Trento e Bolzano è organo di rappresentanza federale del partito, di coordinamento dell’iniziativa politica e delle scelte organizzative in un rapporto di leale cooperazione tra il livello nazionale e le Unioni regionali e delle province autonome. Essa si dota di un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La Conferenza è presieduta da un suo componente eletto annualmente a scrutinio segreto. Essa è convocata dal Presidente, che ne determina l’ordine del giorno d’intesa con il Segretario nazionale o suo delegato.
3. La Conferenza esprime pareri sulle scelte relative alla perequazione finanziaria tra i diversi livelli del partito e i diversi ambiti territoriali, oltre che sulle scelte politiche nazionali che incidano in maniera rilevante sulla sfera di autonomia regionale. Tali pareri possono essere derogati dagli organi nazionali con deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti.
4. Qualora la Conferenza o il suo Presidente ritengano che un organo statutario non rispetti l’autonomia riconosciuta alle Unioni regionali e alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano possono ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia che delibera entro trenta giorni con decisione inappellabile e che in caso di necessità può previamente decidere di sospendere l’efficacia della decisione assunta.
Articolo 17.
(Poteri sostitutivi)
1. Per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, previa richiesta del quaranta per cento dei membri dell’Assemblea regionale o delle Assemblee delle province autonome e sentito il parere del relativo organismo di garanzia, l’Assemblea nazionale può convocare un’elezione anticipata dell’Assemblea e del Segretario regionale o delle province autonome, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere commissariale.
2. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura può essere nominato un organo commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi.
3. I poteri sostitutivi di cui ai precedenti commi possono essere autonomamente esercitati dall’Assemblea nazionale qualora le relative deliberazioni siano approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Lo Statuto delle Unioni regionali e delle Unioni provinciale di Trento e Bolzano regolamenta i poteri sostitutivi del relativo livello.

CAPO IV
Scelta dei candidati per le cariche istituzionali

Articolo 18.
(Elezioni primarie del Partito Democratico)
1. Per «primarie» si intendono le elezioni che hanno ad oggetto la scelta dei candidati a cariche istituzionali elettive.
2. Possono partecipare alle elezioni primarie indette dal Partito Democratico gli elettori già registrati nell’Albo nonché quelli che lo richiedano al momento del voto.
3. Il Regolamento per le elezioni primarie è approvato con i voti favorevoli della maggioranza dei componenti dell’Assemblea del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente, sulla base del Regolamento quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Vengono in ogni caso selezionati con il metodo delle primarie i candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione. Qualora il Partito Democratico concorra con altri partiti alla presentazione di candidature comuni per tali cariche, valgono le norme contenute nell’articolo 20 del presente Statuto. Le modalità di selezione delle candidature per le altre cariche di livello regionale e locale vengono stabilite dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.
5. La candidatura a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
6. Qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno del trenta per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero di un numero di sottoscrizioni pari almeno al quindici per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
7. Le primarie per la scelta dei candidati a Sindaco, Presidente di Provincia, Presidente di Regione si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.
8. Non si svolgono le elezioni primarie nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.
9. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie ovvero, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme di ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale ed europeo è effettuata con un Regolamento predisposto sulla base del Regolamento quadro di cui al precedente comma 3 ed approvato di volta in volta dal Coordinamento nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) dei componenti, previo parere della Conferenza dei Segretari regionali.
Articolo 19.
(Candidature per le Assemblee rappresentative)
1. Il Regolamento quadro di cui all’articolo 18, comma 3, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:
a) l’uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;
c) il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;
d) l’ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
e) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;
f) il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell’attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;
g) la pubblicità della procedura di selezione.
2. Il Regolamento di cui all’articolo 18, comma 9, è approvato dal Coordinamento nazionale entro tre mesi dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato, entro tre giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale Regolamento:
a) individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;
b) determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, all’approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;
c) nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del Regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile.
Articolo 20.
(Primarie di coalizione)
1. Qualora il Partito Democratico stipuli accordi preelettorali di coalizione con altre forze politiche in ambito regionale e locale, i candidati comuni alla carica di Presidente di Regione, Presidente di Provincia o Sindaco vengono selezionati mediante elezioni primarie aperte a tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle medesime elezioni abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell’Unione europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di essere elettori della coalizione che ha indetto le primarie, e devolvano il contributo previsto dal Regolamento.
2. Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione stabilisce le modalità per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
3. Qualora, al fine di raggiungere l’accordo di coalizione, si intenda apportare modifiche ai principi espressi nel comma 1 del presente articolo o utilizzare un diverso metodo per la scelta dei candidati comuni, la deroga deve essere approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti l’Assemblea del livello territoriale corrispondente.
4. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da almeno il venti per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
5. Qualora il Partito Democratico aderisca a primarie di coalizione per la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri è ammessa, tra gli iscritti del Partito Democratico, la sola candidatura del Segretario nazionale.
6. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.

CAPO V
Principi generali per le candidature e gli incarichi

Articolo 21.
(Codice etico)
1. Non possono aderire al Partito Democratico come elettori o come iscritti, non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice etico.
Articolo 22.
(Incandidabilità e incompatibilità)
1. Nessuno può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico.
2. Non è ricandidabile da parte del Partito Democratico per la carica di componente del Parlamento nazionale ed europeo chi ha ricoperto detta carica per la durata di tre mandati.
3. Gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire una carica monocratica di governo o far parte di un organo esecutivo collegiale per più di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente.
4. Gli iscritti al Partito Democratico non possono far parte contemporaneamente di più di un’assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il settantacinque per cento delle indennità ricevute per le cariche collegate all’incarico istituzionale principale devono essere versate alla tesoreria del partito al livello territoriale corrispondente all’incarico principale.
5. La carica di parlamentare nazionale o europeo e quella di consigliere di un comune con meno di quindicimila abitanti non sono incompatibili. In caso di cumulo, il settantacinque per cento dell’indennità ricevuta per la carica di consigliere comunale deve essere versato alla tesoreria del partito del livello provinciale corrispondente.
6. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere deliberate dal Coordinamento nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta motivata dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente all’organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta. Per le cariche istituzionali europee, la proposta viene formulata dal medesimo Coordinamento nazionale.
7. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una relazione che evidenzi in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtù dall’esperienza politico istituzionale, delle competenze e della capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare nel successivo mandato all’attività del Partito Democratico attraverso l’esercizio della specifica carica in questione. La deroga può essere concessa, su richiesta esclusiva degli interessati, per un numero di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% degli eletti del Partito Democratico nella corrispondente tornata elettorale precedente.
8. Le incandidabilità e le incompatibilità per le cariche istituzionali di livello regionale e locale sono stabilite dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.
Articolo 23.
(Doveri degli eletti)
1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento di cui all’articolo 37, comma 2, è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico.
3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.
4. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacità. Essi devono inoltre richiedere che all’intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità.
5. I gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un Regolamento di disciplina della loro attività.

CAPO VI
Strumenti per la partecipazione, l’elaborazione del programma e la formazione politica

Articolo 24.
(Forum tematici)
1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell’elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all’iniziativa politica del Partito Democratico.
2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I partecipanti, qualora lo accettino, vengono registrati nell’Albo degli elettori del Partito.
3. I Forum tematici sono attivati dai responsabili delle aree e dei settori tematici del Partito Democratico. Un Forum può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno dieci cittadini e la proposta sia approvata dal Coordinamento nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Forum viene sciolto e non può essere ricostituito nell’anno immediatamente successivo se alle sue attività non abbiano attivamente partecipato, anche per via telematica, almeno cento persone nel corso dell’anno.
4. Il funzionamento dei Forum è disciplinato da un Regolamento approvato dal Coordinamento nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. Gli organi del Partito Democratico si esprimono sui materiali prodotti dai Forum quando discutono o deliberano su contenuti attinenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al precedente comma 4.
6. Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed accessibili a tutti in forma gratuita e non sono oggetto di diritto d’autore. Il Partito Democratico li può liberamente utilizzare per l’elaborazione del proprio programma elettorale e più in generale delle proprie posizioni politiche.
Articolo 25.
(Conferenza permanente delle donne democratiche)
1. Della Conferenza permanente delle donne democratiche fanno parte le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità.
2. La Conferenza permanente è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.
Articolo 26.
(Commissioni nazionali)
1. L’Assemblea nazionale, su proposta del Segretario nazionale o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l’organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico.
Articolo 27.
(Conferenza programmatica annuale)
1. Ogni anno il Partito Democratico indice la propria Conferenza programmatica secondo le modalità stabilite dall’apposito Regolamento approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del Segretario nazionale, dal Coordinamento nazionale.
3. Sui temi prescelti, il Segretario nazionale presenta, entro il termine previsto dal Regolamento, brevi documenti da porre alla base della discussione in tutte le organizzazioni del Partito Democratico, tra gli iscritti e gli elettori.
4. Successivamente si riuniscono le Assemblee regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per discutere dei temi oggetto della Conferenza. Su ciascuno di essi possono approvare specifiche risoluzioni.
5. L’Assemblea nazionale si riunisce entro il termine previsto dal Regolamento per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Articolo 28.
(Referendum e altre forme di consultazione)
1. Un apposito Regolamento quadro, approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina lo svolgimento dei referendum interni e le altre forme di consultazione e di partecipazione alla formazione delle decisioni del Partito, comprese quelle che si svolgono attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.
2. È indetto un referendum interno qualora ne facciano richiesta il Segretario nazionale, ovvero il Coordinamento nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, ovvero il trenta per cento dei componenti l’Assemblea nazionale, ovvero il cinque per cento degli iscritti al Partito Democratico.
3. La proposta di indizione del referendum deve indicare: la specifica formulazione del quesito; la natura consultiva ovvero deliberativa del referendum stesso; se la partecipazione è aperta a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti.
4. Il referendum è indetto dal Presidente dell’Assemblea nazionale, previo parere favorevole di legittimità della Commissione nazionale di garanzia, sulla base di uno specifico Regolamento approvato dal Coordinamento nazionale.
5. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all’organizzazione del Partito Democratico. Il referendum può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile, e non è soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni.
7. Le norme dello Statuto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 43, comma 3, non possono essere oggetto di referendum.
Articolo 29.
(Formazione politica)
1. Il Partito Democratico promuove attività culturali per la formazione della classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una cultura politica attenta ai valori democratici.
2. A questo scopo, il Partito Democratico stabilisce rapporti di collaborazione con una molteplicità di Istituti e Centri di ricerca, Università, Fondazioni, Associazioni culturali. Il Partito Democratico può inoltre avvalersi di Scuole indipendenti di cultura politica precedentemente riconosciute dal partito stesso che garantiscano la libertà di opinione, l’autonomia scientifica e didattica dei docenti e dei partecipanti, oltre al conseguimento di elevati standard di qualità dell’offerta formativa, nel rispetto dei principi di economicità della gestione.
3. Il riconoscimento delle Scuole di ambito nazionale avviene con deliberazione del Coordinamento nazionale, su proposta motivata del Segretario, corredata di una documentazione analitica circa le dotazioni e l’offerta formativa delle scuole in questione. Il riconoscimento ha durata non superiore ai tre anni e può essere rinnovato. Non possono essere in vigore, contemporaneamente, delibere di riconoscimento per più di tre Scuole di ambito nazionale.
4. Il riconoscimento può comportare oneri finanziari posti a carico del bilancio nazionale del Partito. Tali oneri non possono tuttavia coprire più del trenta per cento dei costi di gestione di ciascuna Scuola riconosciuta.
5. La partecipazione alle Scuole di cultura politica riconosciute dal Partito Democratico è aperta sia agli iscritti che ai non iscritti.
Articolo 30.
(Fondazioni, associazioni e altri istituti a carattere politico-culturale)
1. Il Partito Democratico, ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione, favorisce la libertà e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni ed altri istituti, nazionali ed internazionali, a carattere politico-culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l’autonomia.
2. Il Partito Democratico riconosce tali fondazioni, associazioni ed istituti quali strumenti per la divulgazione del sapere, il libero dibattito scientifico, la elaborazione politico-programmatica.
3. Le iniziative a carattere divulgativo, scientifico ed editoriale di tali Fondazioni, associazioni ed istituti non sono soggette a pareri degli organi del Partito Democratico.
Articolo 31.
(Organizzazione Giovanile)
1. Il Partito Democratico riconosce l’importanza, la ricchezza e l’originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale del Paese.
2. Il Partito Democratico riconosce al proprio interno un’organizzazione giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti.
3. I rapporti tra l’organizzazione giovanile ed il Partito Democratico, le forme di partecipazione dell’organizzazione giovanile all’elaborazione politica, alle attività ed alle scelte del partito verranno regolate dalla «Carta di Cittadinanza» allegata al presente Statuto.

VII
Principi della gestione finanziaria

Articolo 32.
(Tesoriere)
1. Il Tesoriere viene eletto dalla Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Segretario nazionale che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.
2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.
3. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea nazionale.
4. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.
5. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario.
6. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.
Articolo 33.
(Collegio sindacale)
1. L’Assemblea nazionale nomina un Collegio sindacale composto di 5 membri effettivi indicandone il Presidente. Nomina anche due sindaci supplenti. I sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci delle società per azioni bancarie.
2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.
3. I sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.
Articolo 34.
(Finanziamento)
1. Gli iscritti al Partito Democratico hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di iscrizione».
2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.
Articolo 35.
(Autonomia patrimoniale e gestionale)
1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali e delle province autonome hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni
2. Quando il finanziamento derivi da disposizioni di legge per il finanziamento delle campagne elettorali, le risorse relative al finanziamento delle elezioni regionali e locali vengono immediatamente e integralmente trasferite, anche quando la legge non lo preveda, agli organismi dirigenti del Partito Democratico delle regioni e delle province autonome interessate.
3. In ragione della specificità della Circoscrizione Estero, stante l’inapplicabilità del precedente comma 2, il Partito Democratico eroga annualmente le risorse necessarie alle attività politiche, in rapporto al finanziamento percepito in occasione di elezioni politiche nella stessa Circoscrizione Estero.
Articolo 36.
(Bilancio)
1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo del partito, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della società per azioni. Il bilancio consuntivo è approvato dal Coordinamento nazionale entro il 31 maggio.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione del Coordinamento nazionale entro il successivo 30 novembre.
3. I bilanci vengono pubblicati sul sito del Partito Democratico, entro venti giorni dalla loro approvazione da parte del Coordinamento nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione di cui al successivo art. 39.
Articolo 37.
(Regolamento finanziario)
1. Il Regolamento finanziario è approvato dal Coordinamento nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, definisce i rapporti con le strutture regionali e delle province autonome, la quota di iscrizione, la ripartizione dei rimborsi regionali e delle province autonome e il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito Democratico.
Articolo 38.
(Comitato di tesoreria)
1. Il Comitato di Tesoreria è formato da 7 componenti. Il Tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede. Gli altri sei componenti sono eletti dal Coordinamento nazionale nella prima seduta successiva al rinnovo dei suoi componenti elettivi da parte dell’Assemblea nazionale ai sensi dell’articolo 8, comma 2, nel rispetto della rappresentanza territoriale e di genere, tra persone che presentino i medesimi requisiti di cui all’articolo 32, comma 1.
2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza questʹultimo a sottoporli al Coordinamento Nazionale per l’approvazione.
3. I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato.
Articolo 39.
(Controllo contabile)
1. Una società di revisione, iscritta nell’albo speciale di cui all’articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) verifica nel corso dell’esercizio: la regolare tenuta della contabilità sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano. La società di revisione, in particolare, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dall’art. 156 del Testo Unico della Finanza. La società di revisione viene nominata dalla Segreteria nazionale.

VIII
Procedure e organi di garanzia

Articolo 40.
(Commissioni di garanzia)
1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e del Codice etico nonché ai rapporti interni al Partito Democratico e al Sistema informativo per la partecipazione di cui all’articolo 1, comma 9, sono svolte dalla Commissione nazionale di garanzia, dalle Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.
2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano di cui all’art. 11 del presente Statuto possono prevedere la costituzione di ulteriori Commissioni di garanzia a livello provinciale o subprovinciale, definendone i compiti. Avverso le decisioni di tali Commissioni è sempre ammesso il ricorso alla Commissione regionale o delle province autonome ovvero alla Commissione nazionale, sulla base delle rispettive competenze.
3. I componenti delle Commissioni di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico di riconosciuta competenza ed indipendenza.
4. L’incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
5. I componenti delle Commissioni di garanzia nazionale, delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono eletti dall’Assemblea del rispettivo livello territoriale con il metodo del voto limitato. Durano in carica quattro anni ed i loro componenti non possono essere confermati. La Commissione nazionale è composta da nove membri.
6. Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che dura in carica due anni e può essere riconfermato una sola volta, ferma restando la scadenza del proprio mandato come componente della Commissione medesima.
7. Con apposito Regolamento proposto dalla Commissione nazionale di garanzia e approvato dall’Assemblea Nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti sono stabilite le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e del Codice etico e le modalità per la loro deliberazione. Detto Regolamento disciplina altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.
Articolo 41.
(Ricorsi)
1. Le Commissioni di garanzia vigilano sulla corretta applicazione del presente Statuto e delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché sul loro rispetto da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del Partito Democratico.
2. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1. Con il Regolamento di cui al comma 7 dell’art. 40 del presente Statuto sono disciplinate le modalità di presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi. 3. Le Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali nonché di quelli locali, fatto salvo, per questi ultimi, quanto eventualmente previsto dagli Statuti delle Unioni regionali o delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano a norma dell’art. 40, comma 2 del presente Statuto. Esse sono altresì competenti, in prima istanza, per quanto attiene all’elezione, nel rispettivo territorio, dei componenti l’Assemblea nazionale, ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione
nazionale di garanzia.
4. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3, la Commissione nazionale di garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali.
5. Nel caso in cui una questione sottoposta all’esame di una Commissione di Unione regionale o delle Unioni provinciale di Trento e Bolzano attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all’interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un’applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di garanzia ai diversi livelli.
Articolo 42.
(Tenuta degli albi e loro pubblicità)
1. Un apposito Regolamento approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali, disciplina:
a) la composizione, la tenuta e le forme della pubblicità dell’Albo degli elettori così come dell’Anagrafe degli iscritti;
b) le modalità di accesso ai dati contenuti nell’Albo degli elettori o nell’Anagrafe degli iscritti da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne
e dei candidati del Partito Democratico a cariche istituzionali elettive;
c) le funzioni dalla Commissione di garanzia di ciascun livello territoriale inerenti la vigilanza sull’uso dei dati contenuti nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori,
nonché quelle inerenti il controllo sulla loro composizione finalizzate a prevenire e contrastare ingerenze nell’attività associativa del partito, a garantirne l’autonomia politica e
assicurare la trasparenza delle sue attività.
Articolo 43.
(Comitato per l’attuazione del Codice etico)
2. Il Comitato per l’attuazione del Codice etico ha il compito di:
a) favorire la conoscenza e il rispetto del Codice etico, anche fornendo pareri o chiarimenti sulle sue disposizioni ovvero intervenendo su tutte le questioni interpretative che possano sorgere;
b) esprimere pareri, dal contenuto vincolante, su segnalazioni di inosservanza del Codice etico indirizzate alle Commissioni di garanzia;
c) redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Codice etico, offrendo, ove necessario, proposte di modifica o di integrazione.
3. Il Comitato per l’attuazione del Codice etico è costituito da cinque componenti, scelti all’interno del Partito democratico per la loro autorevolezza ed indipendenza, ed eletti
dall’Assemblea Nazionale del PD con il voto favorevole dei tre quinti (3/5) dei componenti.
4. L’incarico di componente del Comitato per l’attuazione del Codice etico è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti del Comitato per l’attuazione del Codice etico è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente del Comitato si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
5. I componente del Comitato per l’attuazione del Codice etico durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.
Articolo 44.
(Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti)
1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Sono sottoposte all’esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno cinquanta componenti l’Assemblea nazionale.
3. Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di competenza dell’Assemblea nazionale possono essere sottoposte a referendum interno ai sensi dell’articolo 28 qualora non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti dell’Assemblea.

CAPO IX
Norme transitorie e finali

Articolo 45.
(Organismi dirigenti)
1. L’Assemblea costituente nazionale eletta il 14 ottobre 2007 assume le funzioni attribuite dal presente Statuto all’Assemblea nazionale. Il Presidente dell’Assemblea costituente nazionale assume il ruolo di Presidente dell’Assemblea nazionale.
2. Vengono riconosciute come validamente svolte, anche ai sensi dello Statuto, la nomina del Vicesegretario nazionale, del Tesoriere nazionale, dei componenti dell’esecutivo nazionale che diventano componenti della Segreteria nazionale, nonché del Collegio nazionale dei Garanti che assume la denominazione di Commissione di Garanzia ai sensi dell’art. 40.
3. A seguito dell’approvazione dello Statuto, l’Assemblea nazionale procede alla elezione dei componenti del Coordinamento nazionale, ai sensi dell’articolo 7 del presente Statuto. Rimangono in carica gli organi insediati nella fase costituente, ed esercitano le funzioni attribuite dallo Statuto sino alle elezioni con le modalità ivi previste.
4. Nella prima seduta delle Assemblee regionali successiva all’approvazione dello Statuto si procede alla elezione dei componenti del Coordinamento regionale.
5. Le Assemblee Costituenti Regionali e quella di cui all’articolo 16 del Regolamento del Partito Democratico per il voto all’estero elette il 14 ottobre 2007 assumono le funzioni attribuite dallo Statuto alle Assemblee regionali, delle Province autonome e della Circoscrizione estero.
6. Entro un anno dalla approvazione dello Statuto nazionale e dei rispettivi Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano, si tengono le elezioni per gli organismi dirigenti di livello infra-regionale, ai sensi dell’articolo 17 del presente Statuto.
7. La prima elezione dell’Assemblea e del Segretario nazionale ai sensi dell’articolo 9 del presente Statuto si svolge entro e non oltre la domenica successiva al secondo lunedì di ottobre del 2009. La data verrà stabilita dal Coordinamento nazionale.
8. La prima elezione delle Assemblee e dei Segretari regionali e dei Segretari provinciali di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto e degli Statuti dei rispettivi livelli territoriali, così come la prima elezione dei componenti dell’Assemblea nazionale di cui all’articolo 4 comma 1, lettera b, si svolgeranno entro e non oltre la domenica successiva al secondo lunedì di ottobre del 2009. La data verrà stabilita dal Coordinamento nazionale d’intesa con la Conferenza dei Segretari regionali e dei Segretari provinciali di Trento e Bolzano.
Articolo 46.
(Regolamenti)
1. Entro sei mesi dall’approvazione del presente Statuto, l’Assemblea nazionale adotta i Regolamenti ad essa demandati dallo Statuto. Nella prima seduta successiva all’approvazione dello Statuto l’Assemblea nazionale approva il Regolamento finanziario di cui all’articolo 37.
2. La Commissione statuto eletta dall’Assemblea Nazionale il 12 ottobre 2007 e il Comitato di redazione costituito al suo interno sono incaricati di elaborare proposte di regolamento da sottoporre all’Assemblea nazionale ai sensi del precedente comma 1.
3. In caso di interruzione anticipata della XV legislatura che impedisca l’adozione del Regolamento di cui all’articolo 18, comma 3, la selezione delle candidature è interamente disciplinata dal Regolamento approvato dal Coordinamento nazionale ai sensi dell’articolo 18, comma 9.
Articolo 47.
(Costituzione dell’organizzazione giovanile)
1. L’organizzazione giovanile si costituisce attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani e delle giovani. Gli organismi del Partito Democratico collaborano con i promotori dell’organizzazione giovanile per l’organizzazione del momento costituente attraverso la realizzazione di un Regolamento che determina le modalità di partecipazione e le condizioni di elettorato attivo e passivo.
2. L’Assemblea costituente nazionale della organizzazione giovanile redige ed approva lo Statuto dell’organizzazione stessa.
3. L’Assemblea costituente nazionale della organizzazione giovanile elabora la “Carta di Cittadinanza” e la sottopone agli organismi dirigenti del partito. A seguito dell’approvazione da parte del partito e della stessa organizzazione giovanile, la “Carta di Cittadinanza” diventa parte integrante degli Statuti di entrambi i soggetti sottoscrittori.
Articolo 48.
(Votanti del 14 ottobre 2007)
1. L’uso dei dati personali acquisiti in occasione delle elezioni del 14 ottobre 2007 è disciplinato dal Regolamento approvato in vista di tali elezioni dall’Ufficio di Presidenza.
Articolo 49.
(Segretario nazionale)
1. La previsione secondo cui il Segretario nazionale viene indicato quale candidato del Partito Democratico alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 3, comma 1, diviene efficace a partire dalla XVI legislatura.
Articolo 50.
(Accordi confederativi speciali)
1. Le disposizioni previste dall’articolo 13 del presente Statuto dovranno trovare applicazione entro e non oltre il termine del mandato dell’Assemblea Costituente nazionale.
Articolo 51.
(Regolamento quadro per l’elezione dell’Assemblea e del Segretario nazionali)
1. In assenza del Regolamento di cui all’articolo 9, comma 1, il Regolamento per l’elezione dell’Assemblea e del Segretario nazionali si adegua ai principi desumibili dal Regolamento quadro per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea costituente nazionale del 14 ottobre 2007.
Articolo 52.
(Organi regionali e locali)
1. Fino all’approvazione degli Statuti regionali, al funzionamento degli organi regionali e locali si applicano, ove compatibili, le norme previste dal presente Statuto con riferimento agli organi di livello nazionale.

Share